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Nuova definizione di default

Nuove regole europee di definizione di default

Dal 1° gennaio 2021 anche COOPERFIDI applica le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso (cosiddetto “default”), declinate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli in uso fino al dicembre 2020, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.

Di seguito forniamo alcune indicazioni per conoscere le principali novità, affrontare il cambiamento con consapevolezza e gestire al meglio i tuoi rapporti con Cooperfidi.

CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche il solo ritardo per un piccolo pagamento, al di sopra delle nuove soglie stabilite, può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni nei nostri confronti e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti o garanzie.

LA NUOVA NORMATIVA
Di seguito ti sintetizziamo i principali cambiamenti portati con l’adozione delle nuove regole, per evitare di essere classificato a default anche per ritardi o arretrati di pagamento di piccolo importo.

+ Come si classificano i crediti come esposizioni scadute

Regole fino a dicembre 2020
Cooperfidi classificava il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale e/o interessi (sia di finanziamenti diretti che di finanziamenti garantiti) a per un importo pari almeno al 5% del totale delle esposizioni del cliente verso Cooperfidi stessa.

Nuove regole
Cooperfidi classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale e/o interessi (sia di finanziamenti diretti che di finanziamenti garantiti) per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
– in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
– in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente.

+ Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto deteriorato

Regole fino a dicembre 2020
Una controparte usciva dalla classificazione di scaduto deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, veniva meno lo scaduto superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate da Cooperfidi verso la medesima controparte scendeva al di sotto della soglia di materialità del 5%.

Nuove regole
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa sopracitate.

+ Eventi di contagio del default

Regole fino a dicembre 2020
Non erano previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

Nuove regole
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.
Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

+ Rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria

Regole fino a dicembre 2020
Non era prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”).

Nuove regole
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per Cooperfidi una perdita maggiore dell’1%.

COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE
– Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall’importo.
– Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti: in caso di difficoltà rivolgiti alla tua Banca e a Cooperfidi per valutare insieme possibili soluzioni.
– Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, compresi quelli non gestiti in prima persona.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178: introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore;
– Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017: definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza;
– Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: definisce la Piccola e Media Impresa;
– Linee Guida EBA/GL/2016/07: Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.